Circolare 03.2020 del 12 marzo 2020

Provvedimenti conseguenti alle misure adottate dalle autorità competenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19.

Considerata lo sviluppo della diffusione del Coronavirus e i conseguenti provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità competenti ed in particolare i DPCM del 9, 11 e 12 marzo 2020, nonché le ulteriori disposizioni e provvedimenti ad essi collegati;

Vista la circolare FondItalia 02.2020 del 10 marzo 2020, a cui si rimanda integralmente, con la quale si sospendevano in via straordinaria e d’urgenza tutte le attività formative con la modalità aula frontale nel periodo compreso tra il 6 marzo ed il 3 aprile 2020 e si segnalava a tutte le aziende aderenti e agli Enti Attuatori accreditati presso il Fondo, che ogni eventuale spesa direttamente connessa a tale modalità formativa, erogata nel succitato periodo di sospensione, non sarebbe stata ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo;

Vista la nota Anpal del 10 marzo 2020 secondo la quale “con riferimento alle numerose richieste pervenute da parte dei Fondi in merito alla possibilità di variazione delle modalità di somministrazione della formazione attraverso la previsione – al posto della formazione in aula o della formazione one-to-one – di attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad esempio, formazione a distanza (FAD) su piattaforme tecnologiche, mobile learning, e-learning, etc.), preme sottolineare la necessità di attenersi a quanto normativamente previsto dalle Regioni e Province Autonome per l’utilizzo della citate modalità” ribadendo “in tal senso la possibilità per ogni Fondo di adottare misure e comportamenti idonei, ANPAL, in qualità di organo vigilante sulla corretta gestione delle risorse assegnate ai Fondi interprofessionali, pone l’attenzione sulla necessità di prevedere opportune modalità di tracciabilità della formazione erogata, al fine di permettere alla scrivente di verificare l’effettivo e il corretto svolgimento delle attività formative”;

FondItalia, in via straordinaria e d’urgenza, in coerenza con le disposizioni emesse dalle autorità competenti, dispone quanto segue:

  1. la possibilità di convertire nel succitato periodo di sospensione, in relazione a tutte le attività relative ai Progetti formativi in corso finanziati dal Fondo e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti percentuali, ove prescritti dagli Avvisi FEMI, dalle Linee Guida dei Conti Formativi monoaziendali e dai relativi Manuali di Gestione e Rendicontazione, le attività formative previste in modalità di aula frontale con la modalità in videoconferenza.
    Tali modalità potranno essere avviate mediante la Piattaforma informatica FEMIWEB, selezionando la voce TELEFORMAZIONE nel Modulo Gestione giornate e inserendo il luogo presso il quale il docente è collegato per l’erogazione della formazione mediante la funzione “Richiedi variazione sede”.La stessa procedura dovrà essere adottata anche per la formazione finanziata mediante voucher, laddove previsti ed ammissibili, che prevedono, anche parzialmente la modalità, in videoconferenza: anche in questo caso, le sessioni in videoconferenza dovranno essere indicate mediante la Piattaforma informatica FEMIWEB, selezionando la voce TELEFORMAZIONE nel Modulo Gestione giornate e inserendo il luogo presso il quale il docente è collegato per l’erogazione della formazione mediante la funzione “Richiedi variazione sede”.Si notifica, altresì, che dovrà essere garantita la tracciabilità dello svolgimento delle azioni e della partecipazione, sebbene a distanza, degli utenti e che tale modalità di erogazione in videoconferenza non è in alcun modo assimilabile alle altre attività svolte in modalità non tradizionali (action learning, FAD, affiancamento, training on the job, coaching) per le quali, nel rispetto delle misure restrittive disposte dalle autorità competenti in relazione all’emergenza Coronavirus, restano vigenti le percentuali stabilite dal Fondo laddove previste;
  2. la possibilità di dare opportuna pubblicità a tutte le imprese aderenti e agli Enti Attuatori accreditati presso il Fondo di quanto segue, ossia della:
  • già menzionata proroga, fino al 3 aprile 2020, della sospensione delle attività formative con la modalità aula frontale, segnalando fin d’ora che ogni eventuale spesa direttamente connessa a tale modalità formativa, erogata nel predetto periodo, non sarà ritenuta ammissibile a rendiconto da parte del Fondo;
  • già menzionata possibilità di conversione, nei limiti percentuali ove previsti dagli Avvisi FEMI, dalle Linee Guida dei Conti Formativi monoaziendali e dai relativi Manuali di Gestione e Rendicontazione, delle attività formative in modalità frontale a modalità in TELEFORMAZIONE, segnalando fin d’ora che il docente dovrà erogare la formazione nella data e gli orari inseriti nella Piattaforma FEMIWEB e che il docente o il tutor, se presente, dovranno apporre la loro firma sul Registro delle attività didattiche e, in corrispondenza dei partecipanti stabilmente collegati per tutta la durata dell’azione formativa, la dicitura “collegato via ………………., con utenza …..…………..”.

Tale documentazione, comprensiva della documentazione comprovante i collegamenti avvenuti, prodotta per ogni singola azione, dovrà essere presentata nella fase di rendicontazione; in caso contrario, le suddette attività formative non potranno essere riconosciute come ammissibili dal Fondo, con ogni eventuale ulteriore effetto sul Progetto formativo.

Si precisa che, per lo svolgimento di attività formative normate (es. D.Lgs. 81/08, HCCP, ecc..), restano ferme le disposizioni normative in materia.

 

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