Contratti di Lavoro 2019: quali sono e quali sono stati aboliti 

Contratti di lavoro

Tra Jobs Act, riforme del lavoro, Decreto Dignità diventa davvero difficile orientarsi per capire quali sono i contratti di lavoro possibili in Italia, oggi. Il mondo del lavoro e, in particolare, l’aspetto delle assunzioni è un argomento delicato, particolarmente complesso e in continua evoluzione. Infatti, il rapporto di lavoro è accompagnato da diverse “peculiarità” che, negli anni, hanno portato ai “cosiddetti” contratti flessibili, come il contratto a termine e quello stagionale fino al contratto di prestazione d’opera occasionale. Ogni rapporto di lavoro, inoltre, deve conformarsi alle disposizioni derivanti dai contratti collettivi che possono variare in base alla posizione del lavoratore e al suo livello di anzianità. E ancora, bisogna tener conto anche delle varie disposizioni in materia di contributi, assicurazione e incentivi all’assunzione. Insomma, quali sono i nuovi contratti di lavoro in vigore nel 2019?

La risposta a questa domanda è più complessa di quel che sembra, perché le novità sono quasi giornaliere e non è facile essere sempre aggiornati. Per fare un po’ di chiarezza sulle forme contrattuali di assunzione del 2019, bisogna tornare al 2015, anno in cui è entrato in vigore il Jobs Act, in base al quale sono state poi apportate varie evoluzioni normative.

Contratti di lavoro: le novità sul Job Act per il 2019 

Il decreto definitivo sul riordino dei contratti di lavoro e ammortizzatori sociali del 2015, prevede che in Italia si possa assumere con le seguenti forme contrattuali:

  • Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
  • Contratto a tempo determinato;
  • Contratto di somministrazione (ex contratto interinale);
  • Contratto a chiamata;
  • Lavoro accessorio – Prestazione d’opera occasionale e Libretto Famiglia;
  • Apprendistato;
  • Part-time;
  • Contratto a progetto.

Sostanzialmente la normativa in materia di assunzione per il 2019 ricalca le linee tracciate dal Decreto Legislativo del 2015, salvo per alcune eccezioni. La Legge di Stabilità 2019, infatti, ha introdotto una serie di incentivi e agevolazioni fiscali per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introducendo alcune novità solo in merito alla mansione del lavoratore. Precedentemente il datore di lavoro poteva collocare il lavoratore assunto a qualsiasi mansione del livello di inquadramento, purché rientrasse nella stessa categoria. Oggi, invece, il lavoratore può essere collocato a mansioni non solo equivalenti alla sua professionalità, ma anche ad altre, legalizzando formalmente l’affidamento anche di mansioni inferiori a patto che il lavoratore mantenga lo stesso stipendio. Questo, tuttavia, è ammesso solo in caso di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi precisamente individuati dai contratti collettivi.

Inoltre, è stato previsto anche un accordo di conservazione del posto di lavoro, ovvero è diventato legale l’accordo individuale “in sede protetta” con il quale il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi sull’abbassamento della retribuzione proporzionalmente alla mansione di livello inferiore che si andrebbe a svolgere al fine di evitare il licenziamento.

Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, invece, per effetto del Decreto Dignità è stato nuovamente introdotto l’obbligo di indicare la causale, cioè il motivo che giustifica l’utilizzo di questo tipo di contratto per quelle assunzioni di durata superiore a 12 mesi. Aspetto che invece il Jobs Act aveva superato. Questa novità si riflette anche nella nuova dicitura che definisce questa formula contrattuale: Contratto a termine a causale, applicabile a qualsiasi mansione.

Il contratto di somministrazione, invece, per il 2019 è stato sostituito dal nuovo contratto di Staff Leasing che va ad estendere il campo di applicazione del contratto a tempo indeterminato realizzato all’interno della somministrazione.

In merito, il Decreto Dignità ha stabilito che il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può superare il 30% del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, fatta eccezione dei lavoratori in mobilità e dei disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali per condizioni svantaggiate.

Infine, i contratti a progetto e mini co. co. co. sono stati aboliti. Dunque, decorsa la scadenza contrattuale non potranno essere più stipulati e, in merito, il Jobs Act prevede un piano di stabilizzazione ad hoc per i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a favore dell’impresa.