I Fondi Interprofessionali e il Contributo 0.30%
Dal 1978 le imprese che hanno contratti di natura privata versano tramite l’INPS – per i propri dipendenti a tempo determinato ed indeterminato e dirigenti inquadrati come dipendenti – una Indennità di disoccupazione involontaria, totalmente a carico del datore di lavoro.
Dal 2003 i datori di lavoro possono chiedere all’INPS di trasferire lo 0.30% di esso ad un Fondo Interprofessionale.
Il trasferimento dello 0.30% ad un Fondo non comporta nessuna aggravio di costi per l’impresa .
Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.
Le imprese che aderiscono ad un Fondo, invece, autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per finanziare la loro formazione continua.
Lo 0,30% viene obbligatoriamente versato dai datori di lavoro per:
- lavoratori dipendenti del settore privato
- soci lavoratori delle cooperative con contratto di lavoro subordinato (Legge n. 142/2001)
- dirigenti
- quadri
- impiegati
- operai
- operai agricoli (Circolare INPS n° 34/2008)
- lavoratori di imprese municipalizzate ed ex Aziende di Stato (2009)
Dal 1 gennaio 2013 anche per nuove categorie di lavoratori per cui si versa l’ASPI (Circolare Inps n. 140/2012):
- apprendisti
- soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci
- soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58
- le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato